27 Gennaio 2022 – 07:31
Una delle principali varianti è la firma, che può essere congiunta o disgiunta. Cosa cambia tra l’una e l’altra condizione
Si definisce conto corrente cointestato quel contratto stipulato con un istituto di credito la cui titolarità e ad appannaggio di due o più persone. Di solito questo tipo di conto viene sottoscritto da marito e moglie, anche se sono in separazione di beni. I cointestatari si spartiscono il diritto a svolgere operazioni di accredito e di addebito del conto e condividono solidalmente la responsabilità per i rapporti di credito che derivano dalla gestione del prodotto finanziario. Ma i titolari possono sempre effettuare le stesse operazioni? Non è sempre così e vediamo perché.
Firme congiunte e disgiunte
Una delle principali varianti in un conto corrente cointestato è la firma, che può essere congiunta o disgiunta. Cosa cambia tra l’una e l’altra condizione? Nel primo caso, qualsiasi operazione riguardante il conto corrente non potrà essere fatta singolarmente da uno dei cointestatari, ma servirà la sottoscrizione di tutti i titolari. Con le firme disgiunte, invece, ogni cointestatario potrà eseguire operazioni anche individualmente, ma ciò non è permesso sempre. È il caso del “delegato”, ossia una persona delegata dai titolari del conto a compiere alcune azioni. Questa figura può fare prelievi o bonifici, ma non ha potere sul conto corrente che, per esempio, non può chiuderlo.
Quali sono i redditi di proprietà esclusiva di uno dei cointestatari
Bisogna evidenziare, innanzitutto, che i redditi derivanti dal lavoro di ciascuno dei cointestatari sono di proprietà esclusiva di chi li versa sul conto. Anche i redditi derivanti da pensioni di invalidità o da risarcimenti per danno sono ad appannaggio esclusivo del beneficiario, seppure depositati su un conto cointestato.
Cosa non si può fare
Un limite del conto cointestato, che lega mani e piedi ai titolari, riguarda proprio la revoca della cointestazione, che non può essere fatta singolarmente. Tutti devono essere d’accordo nel chiudere il rapporto in essere con la banca e crearne uno completamente nuovo. Se uno dei cointestatari muore, poi, come riporta il sito contocorrenteonline.it, anche se le firme sono disgiunte, i titolari in vita non possono prelevare ciò che è stato versato dalla persona deceduta. La legge prevede che bisogna aspettare la definizione delle pratiche di successione, poiché ci potrebbero essere altri eredi interessati. Nella circostanza, infine, che uno dei cointestatari non lavori, nel caso per esempio di marito e moglie, finché c’è accordo tra le parti entrambi possono utilizzare il denaro per il benessere della famiglia, ma titolare delle somme depositate è solo il cointestatario che lavora e versa sul conto.
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